Al fine di ottemperare alle regole imposte dai Protocolli approvati nei mesi scorsi, nella “Fase 2” (e successivamente) le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel comparto delle imposte dirette, il recente Decreto “Rilancio” (approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato ed ampliato la misura del credito d’imposta, mentre nessuna indicazione è stata prevista ai fini Iva in relazione all’aliquota applicabile, che rimane quindi quella ordinaria del 22%.
Secondo l’articolo 1 D.M. 07.07.1997, n. 274 (attuativo della L. 82/1994) si prevedono le seguenti definizioni:
• sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
• sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
• Va segnalato, in primo luogo, che nell’ambito della stessa definizione di sanificazione sopra riportata è precisato che la stessa può avvenire anche mediante l’attività di pulizia, e pare fuori discussione che per poter sanificare l’ambiente sia necessaria una preventiva e collegata attività di pulizia.
• Si potrebbe quindi individuare una sorta di “assorbimento” dell’attività di sanificazione in quella della pulizia specializzata con conseguente applicabilità dell’inversione contabile.
Fonte: articolo pubblicato sul sito ecnews.it – qui è possibile leggere l’articolo originale